STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 6 dicembre 2019

 

 

OGGETTO: Il committente versa le ritenute per l’appaltatore.

 

 

Spettabile Azienda,

con l’intento di contrastare l’omesso versamento delle ritenute, l’art. 4 D.L. 124/2019 dispone nuovi adempimenti a carico di committenti e appaltatori sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera nelle sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Tale nuovo adempimento decorrerà dal 1° gennaio 2020, motivo per il quale la reale entrata in vigore è relativa alle ritenute effettuate in gennaio, che si dovranno versare in febbraio, ossia entro il 17 febbraio 2020, in quanto il 16 ricade in una giornata domenicale.

 

Quadro normativo

Il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, afferma che i soggetti individuati dall’art. 23, co. 1 del D.P.R. 600/1973 (sostituti d’imposta), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera copia delle deleghe di versamento Irpef (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio.

Si può, inoltre, essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere cumulativamente i seguenti requisiti:

·     risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito, nel corso dell’ultimo triennio, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi;

·     non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o forme di rateazione non decadute.

Tale esclusione dovrà essere tuttavia certificata dall’Agenzia delle Entrate, tramite un Durf (Documento unico di regolarità fiscale) della durata di 4 mesi.

 

Adempimenti in capo all'appaltatore

Gli appaltatori, affidatari e subappaltatori devono:

·     suddividere per ciascuna commessa le ore di lavoro dei singoli lavoratori interessati nell’opera o nel servizio endoaziendale;

·     effettuare le ritenute fiscale per ciascun lavoratore subordinato e/o autonomo, tenendo suddivisi gli importi a seconda dell’impegno nelle varie commesse mensili;

·     versare tramite delega di pagamento F24 le imposte in relazione a ciascun committente. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 109/E/2019, ha precisato che si dovrà indicare il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello F24, unitamente al codice fiscale del committente;

·     inviare al committente la delega di pagamento delle imposte entro 5 giorni dalla scadenza di versamento, prevista al 16 del mese successivo l’effettuazione del pagamento delle retribuzioni;

·     inviare al committente un elenco nominativo di tutti i lavoratori (Report Lavoratori), identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

 

Ruolo del committente

Entro i 5 giorni successivi a quello di scadenza del versamento (di regola, il 16 del mese successivo), le imprese appaltatrici, affidatarie e quelle subappaltatrici (queste ultime anche all’azienda appaltatrice) trasmettono su richiesta del committente a quest’ultimo:

·     copia delle deleghe di versamento;

·     un elenco nominativo di tutti i lavoratori (Report Lavoratori).

Una volta ricevute le informazioni dei lavoratori interessati all’appalto, il committente dovrà verificare la coerenza numerica dell’importo indicato a titolo di ritenuta con quanto indicato a titolo di versamento. Si presume che il “riscontro” dovrà essere effettuato sul valore complessivo delle ritenute e non sul dettaglio dei singoli codici tributo.

Qualora il committente, alla data ultima di ricezione della documentazione (entro 5 giorni dopo quello di scadenza dei versamenti), non abbia ricevuto le deleghe di pagamento e tutte le informazioni relative ai lavoratori impiegati nelle opere e nei servizi commissionati o, dall’esame della documentazione prodotta, risulti un omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a un massimo del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate. Contemporaneamente, entro i 90 giorni successivi, deve informare l’Agenzia delle entrate competente per territorio.

In caso di inottemperanza degli adempimenti di cui sopra, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, o affidataria o subappaltatrice per le violazioni degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute o di corretta esecuzione delle stesse, senza alcuna possibilità di compensazione, nonché del relativo versamento.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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